Decreto Controlli 2026: chiarimento ufficiale sui sistemi a schiuma (P.10)

Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con la Circolare prot. n. 02271 del 5 febbraio 2026, ha fornito un importante chiarimento interpretativo relativo al Prospetto 3.10 dell’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 (cosiddetto Decreto Controlli), con specifico riferimento al presidio P.10 – Sistemi a schiuma.

Il chiarimento riguarda i requisiti necessari per accedere all’esame di qualificazione dei tecnici manutentori e rafforza un principio tecnico fondamentale: la competenza sui sistemi a schiuma presuppone una solida preparazione sui sistemi sprinkler.


Il collegamento tra P.4 (Sprinkler) e P.10 (Sistemi a schiuma)

La circolare chiarisce in modo esplicito che:

Il percorso formativo relativo ai sistemi automatici a sprinkler (P.4) è requisito obbligatorio e propedeutico per poter accedere all’esame di qualifica sui sistemi a schiuma (P.10).

Questo significa che non è possibile sostenere l’esame P.10 senza aver prima completato il percorso previsto per il presidio P.4, salvo il caso di esperienza documentata secondo quanto stabilito dalla norma.

La ratio tecnica è chiara: i sistemi a schiuma condividono principi impiantistici, logiche di funzionamento e componenti con i sistemi sprinkler, in particolare per quanto riguarda:

  • reti di distribuzione idrica
  • gruppi di pompaggio
  • alimentazioni idriche
  • dispositivi di attivazione e controllo

La qualificazione sui sistemi a schiuma richiede quindi competenze già consolidate nell’ambito della protezione attiva antincendio ad acqua.


Modalità di accesso all’esame P.10

La normativa prevede due modalità di accesso:

✔ Esame completo

È necessario essere in possesso dell’attestato di frequenza del corso P.4, erogato da soggetto formatore autorizzato, prima di poter sostenere l’esame per il presidio P.10.

✔ Esame ridotto (con esperienza pregressa)

È possibile accedere con modalità ridotta se il candidato può dimostrare un’esperienza documentata nella manutenzione dei sistemi sprinkler, come previsto dall’Allegato II, punto 1.5 del D.M. 1° settembre 2021.

L’esperienza deve essere attestata dall’azienda o dalle aziende presso cui l’attività è stata svolta.


Verifica delle competenze tecniche

In entrambi i casi, le Commissioni esaminatrici sono tenute a verificare anche le competenze relative a:

  • alimentazioni idriche
  • gruppi di pompaggio
  • componenti impiantistiche connesse

Non si tratta quindi di un semplice adempimento formale, ma di una verifica sostanziale delle capacità tecniche del manutentore.

Questo chiarimento contribuisce a uniformare l’interpretazione applicativa del Decreto Controlli, riducendo incertezze e difformità operative sul territorio nazionale.


Perché questo chiarimento è importante per le aziende

Il Decreto Controlli (D.M. 1° settembre 2021) ha introdotto un sistema strutturato di qualificazione dei tecnici manutentori dei presidi antincendio, con l’obiettivo di:

  • garantire maggiore qualità negli interventi di manutenzione
  • aumentare l’affidabilità dei sistemi di protezione attiva
  • rafforzare la sicurezza complessiva delle attività soggette

Il chiarimento sui sistemi a schiuma ribadisce che la specializzazione tecnica deve essere progressiva e coerente con la complessità degli impianti.

Per le aziende e i professionisti del settore antincendio, è fondamentale verificare tempestivamente:

  • il possesso dei requisiti formativi
  • la corretta documentazione dell’esperienza
  • la pianificazione degli aggiornamenti necessari

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