Valigetta pronto soccorso nautico (tabella A)

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Descrizione

A-KIT VALIGETTA PRONTO SOCCORSO NAUTICO D.L. 01/10/2015 TABELLA A

A-KIT valigetta pronto soccorso nautico secondo normativa D.L. 01/10/2015 tabella A (escluse le specialità medicinali), certificata IP67, per garantire resistenza all’acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici. Contenitore dotato di guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, manico morbido per un presa sicura, chiusura di sicurezza a doppio step, doppia predisposizione con lucchetto.

TABELLA A DM 01.10.2015 DOTAZIONE DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO OBBLIGATORIA PER:

NAVIGAZIONE LITORANEA così come definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45)

NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA così come definite dall’articolo 1 punti 37 e 39 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45)

NAVIGAZIONE LOCALE così come definito dall’art. 1, punto 41 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero di rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45)

PESCA COSTIERA RAVVICINATA così come definito dal paragrafo 9, comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965 n.963, concernente la disciplina della pesca marittima approvato con decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 miglia dalla costa)

NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’ art.3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171, con personale imbarcato ed impegnato in attività di noleggio.

NAUTICA DA DIPORTO, le dotazioni previste in tabella A devono essere presenti a bordo solo nel caso in cui l’imbarcazione soddisfi tutti e tre i seguenti requisiti:

  • navigazione da diporto senza alcun limite
  • presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a ruolino equipaggio
  • imbarcazione impiegata in attività di noleggio

Optional ordinabile a parte: saturimetro portatile da dito